Art. 11 · Clausola di invarianza finanziaria

Art. 11

11 / 11

Clausola di invarianza finanziaria

In vigore dal 16 ago 2023
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 10 luglio 2023 MATTARELLA Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri Fitto, Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR Salvini, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Tajani, Ministro degli esteri e della cooperazione internazionale Piantedosi, Ministro dell'interno Giorgetti, Ministro dell'economia e delle finanze Nordio, Ministro della giustizia Pichetto Fratin, Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica Sangiuliano, Ministro della cultura Visto, il Guardasigilli: Nordio
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-07-10;101#art-11