Art. 10
10 / 11Disposizioni transitorie
In vigore dal 16 ago 2023
1. Il presente decreto non si applica ai progetti la cui procedura di autorizzazione è stata avviata prima del 10 agosto 2023.
2. L' si applica solo agli appalti per i quali è stato inviato l'avviso di indizione di gara dopo il 10 agosto 2023 ovvero, qualora esso non sia previsto, laddove l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore abbia avviato la procedura di appalto dopo il 10 agosto 2023.
3. L' non si applica agli organismi comuni istituiti prima del 9 agosto 2021, se le procedure di appalto di tali organismi continuano a essere disciplinate dal diritto applicabile a tale data.
4. Alle modifiche dell'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto, si provvede secondo le modalità previste dall'articolo 36 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
Storico versioni
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