Art. 2 · Clausola di invarianza finanziaria

Art. 2

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Clausola di invarianza finanziaria

In vigore dal 16 giu 2023
1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
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