Art. 24 septies
33 / 37Sanzioni per la violazione delle disposizioni in materia di vendemmia verde
In vigore dal 30 dic 2023
1. I beneficiari dell'aiuto previsto per l'intervento di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2021/2115 che non realizzano l'intervento sull'intera superficie oggetto della domanda sono soggetti alle seguenti sanzioni:
a) se la differenza tra la superficie realizzata e quella oggetto della domanda approvata è di minima entità e comunque non supera il 20 per cento, il sostegno è calcolato sulla base della superficie effettivamente realizzata;
b) se la differenza tra la superficie realizzata e quella oggetto della domanda di aiuto è superiore al 20 per cento ma è uguale o inferiore al 50 per cento, l'aiuto è erogato sulla base della superficie realizzata e ridotto del doppio della differenza;
c) se la differenza tra la superficie realizzata e quella oggetto della domanda supera il 50 per cento, l'aiuto è negato e, se già concesso, è restituito. In tale ipotesi il beneficiario è escluso dall'intervento per i successivi tre anni, a decorrere dalla data di presentazione della domanda.
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