Capo VII
Art. 24 quinquies
29 / 37Sanzioni per infrazione della determinazione del valore della produzione commercializzata per il settore olivicolo
In vigore dal 30 dic 2023
1. Un'organizzazione di produttori o un'associazione di organizzazioni di produttori del settore olivicolo che, ai fini del conseguimento del pertinente aiuto, dichiara un valore della produzione commercializzata di cui agli articoli 30, 31 e 32 del regolamento delegato (UE) 2022/126, diverso da quella accertato, è soggetta alle seguenti sanzioni:
a) se la differenza tra il valore accertato e quello dichiarato è minore del 5 per cento, il valore preso a riferimento ai fini del conseguimento dell'aiuto è ridotto in misura corrispondente;
b) se la differenza tra il valore accertato e quello dichiarato è superiore al 5 per cento ma inferiore al 20 per cento, il valore preso a riferimento ai fini del conseguimento dell'aiuto è ridotto nella medesima misura, con una ulteriore riduzione del 5 per cento;
c) se la differenza tra il valore accertato e quello dichiarato è superiore o uguale al 20 per cento, il riconoscimento è revocato per l'anno di competenza.
2. Nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 1, l'Organismo pagatore compensa l'importo residuo dell'aiuto da erogare con l'importo indebitamente percepito e, per l'eventuale eccedenza, procede all'escussione della polizza fideiussoria. Nel caso di cui alla lettera c), l'Organismo pagatore escute la polizza fideiussoria al fine di ottenere la restituzione integrale di quanto erogato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-17;42#art-24-quinquies