Art. 21 · Sanzioni per gli importi non ammissibili nel settore dell'ortofrutta e delle patate
Capo VII

Art. 21

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Sanzioni per gli importi non ammissibili nel settore dell'ortofrutta e delle patate

In vigore dal 30 dic 2023
1. Un'organizzazione di produttori o un'associazione di organizzazione di produttori, che richiede nella domanda di aiuto un importo superiore al 3 per cento rispetto a quello considerato ammissibile dall'Organismo pagatore competente è soggetto ad una sanzione pari alla differenza tra i due importi. La riduzione o l'esclusione si applica anche alle spese che siano risultate non ammissibili in seguito ai controlli in loco o in occasione di successive verifiche. 2. Se il valore della produzione commercializzata è dichiarato e verificato prima della presentazione della domanda di aiuto, gli importi di cui al comma 1 sono stabiliti tenendo conto rispettivamente del valore dichiarato e di quello approvato.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-17;42#art-21