Art. 17 · Disposizioni transitorie in materia di misure connesse alle superfici e agli animali dello sviluppo rurale
Capo VI

Art. 17

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Disposizioni transitorie in materia di misure connesse alle superfici e agli animali dello sviluppo rurale

In vigore dal 6 mag 2023
Disposizioni transitorie in materia di misure connesse alle superfici e agli animali dello sviluppo rurale 1. Alle misure agro-climatico-ambientali o di imboschimento dei terreni agricoli relative a domande ammesse entro il 31 dicembre 2006, ai sensi dei regolamenti (CEE) n. 2078/92, n. 2080/92 e n. 1257/99, continuano ad applicarsi i criteri di ammissibilità, gli impegni e gli altri obblighi previsti nei contratti agro-ambientali o di imboschimento sottoscritti. 2. Per le misure relative ai programmi di sviluppo rurale dei periodi 2007-2013 e 2014-2022, finanziate con risorse FEASR afferenti a uno dei periodi suindicati, si applica, in materia di sanzioni, la disciplina definita dalle Regioni e Provincie autonome, ovvero dalle Autorità di Gestione dei Programmi di Sviluppo Rurale, in materia di: a) violazioni di impegni riferiti alle colture, ai gruppi di colture, alle operazioni, alle misure e agli impegni pertinenti di condizionalità individuati nei documenti programmatori 2007-2013, come ridefiniti ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013; b) parametri per l'individuazione dei livelli della gravità, entità, durata e ripetizione di ciascuna violazione; c) casistiche identificate dai documenti di programmazione approvati dalla Commissione europea e dalle relative disposizioni attuative che comportano l'esclusione o la revoca dal sostegno dell'operazione o misura.
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