Capo VI
Art. 12
13 / 37Violazione degli impegni connessi alla superficie e agli animali finanziati dal FEASR
In vigore dal 6 mag 2023
Violazione degli impegni connessi alla superficie
e agli animali finanziati dal FEASR
1. In caso di mancato rispetto degli impegni previsti dal regolamento (UE) 2021/2115, relativi alla concessione dell'aiuto per gli interventi connessi alla superficie e agli animali ovvero degli altri pertinenti obblighi dell'operazione stabiliti dalla normativa dell'Unione o dalla legislazione nazionale, ovvero previsti dal PSP, si applica, per ogni infrazione o gruppo di infrazione, una riduzione o l'esclusione dell'importo complessivo dei pagamenti ammessi o delle domande ammesse, nel corso dell'anno solare dell'accertamento per la coltura, il gruppo di colture, la tipologia di operazione, il tipo di intervento, la parcella di riferimento, la percentuale di unità di bestiame adulto (UBA) o capo, a cui si riferiscono gli impegni violati. In caso di violazione di impegni pluriennali si applica il successivo . La percentuale della riduzione è fissata in ragione del 3 per cento, del 5 per cento o del 10 per cento ed è determinata in base alla gravità, entità, durata e ripetizione di ciascuna violazione definite con i criteri posti dai decreti di cui all'. Nel caso di interventi pluriennali, si procede, altresì, al recupero dell'aiuto erogato negli anni precedenti, nella stessa misura determinata nell'anno dell'accertamento.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-17;42#art-12