Capo III
Art. 22
22 / 25Rinunce e transazioni
In vigore dal 30 mar 2023
1. Le rinunce e le transazioni, integrali o parziali, che hanno per oggetto i diritti e le tutele previsti dal presente decreto non sono valide, salvo che siano effettuate nelle forme e nei modi di cui all'articolo 2113, quarto comma, del codice civile.
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