Art. 8 · Progetto di trasformazione
Capo II

Art. 8

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Progetto di trasformazione

In vigore dal 8 lug 2025
1. L'organo amministrativo redige il progetto di trasformazione, che comprende le informazioni relative a: a) il tipo, la denominazione o ragione sociale, la sede e la legge regolatrice della società nello Stato di origine; b) il tipo, la denominazione, la sede e la legge regolatrice proposte per la società nello Stato di destinazione; c) l'atto costitutivo della società risultante dalla trasformazione; d) il trattamento eventualmente riservato a particolari categorie di soci e ai possessori di titoli diversi dalle azioni e il trattamento loro riservato; e) eventuali garanzie o impegni offerti ai creditori; f) i vantaggi particolari eventualmente attribuiti a favore dei soggetti cui compete l'amministrazione o dei membri degli organi di controllo della società sottoposta a trasformazione; g) i benefici pubblici e i benefici pubblici localizzati che la società ha percepito nei cinque anni anteriori alla pubblicazione del progetto, con indicazione dell'entità e dei soggetti che li hanno erogati; g-bis) i benefici pubblici percepiti nei cinque anni anteriori alla pubblicazione del progetto e i benefici pubblici localizzati percepiti nei dieci anni anteriori a tale pubblicazione, con l'indicazione dell'entità e dei soggetti che li hanno erogati, quando si procede a fusione internazionale; g-ter) l'eventuale dichiarazione negativa in ordine alla percezione dei benefici di cui alle lettere g) e g-bis); h) i dati sulla liquidazione in denaro offerta ai soci per il caso di recesso, a norma dell', e il domicilio digitale presso il quale la società riceve le eventuali comunicazioni di recesso; i) le procedure di coinvolgimento dei lavoratori nella definizione dei loro diritti di partecipazione nella società risultante dalla trasformazione e le alternative possibili, se ne ricorrono i presupposti; l) le probabili ripercussioni della trasformazione transfrontaliera sull'occupazione; m) la data di efficacia della trasformazione transfrontaliera o i criteri per la sua determinazione; n) il calendario proposto a titolo indicativo per l'operazione. 1-bis. L'organo amministrativo non può delegare la redazione del progetto di trasformazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-02;19#art-8