Capo II
Art. 8
9 / 58Progetto di trasformazione
In vigore dal 8 lug 2025
1. L'organo amministrativo redige il progetto di trasformazione, che comprende le informazioni relative a:
a) il tipo, la denominazione o ragione sociale, la sede e la legge regolatrice della società nello Stato di origine;
b) il tipo, la denominazione, la sede e la legge regolatrice proposte per la società nello Stato di destinazione;
c) l'atto costitutivo della società risultante dalla trasformazione;
d) il trattamento eventualmente riservato a particolari categorie di soci e ai possessori di titoli diversi dalle azioni e il trattamento loro riservato;
e) eventuali garanzie o impegni offerti ai creditori;
f) i vantaggi particolari eventualmente attribuiti a favore dei soggetti cui compete l'amministrazione o dei membri degli organi di controllo della società sottoposta a trasformazione;
g) i benefici pubblici e i benefici pubblici localizzati che la società ha percepito nei cinque anni anteriori alla pubblicazione del progetto, con indicazione dell'entità e dei soggetti che li hanno erogati;
g-bis) i benefici pubblici percepiti nei cinque anni anteriori alla pubblicazione del progetto e i benefici pubblici localizzati percepiti nei dieci anni anteriori a tale pubblicazione, con l'indicazione dell'entità e dei soggetti che li hanno erogati, quando si procede a fusione internazionale;
g-ter) l'eventuale dichiarazione negativa in ordine alla percezione dei benefici di cui alle lettere g) e g-bis);
h) i dati sulla liquidazione in denaro offerta ai soci per il caso di recesso, a norma dell', e il domicilio digitale presso il quale la società riceve le eventuali comunicazioni di recesso;
i) le procedure di coinvolgimento dei lavoratori nella definizione dei loro diritti di partecipazione nella società risultante dalla trasformazione e le alternative possibili, se ne ricorrono i presupposti;
l) le probabili ripercussioni della trasformazione transfrontaliera sull'occupazione;
m) la data di efficacia della trasformazione transfrontaliera o i criteri per la sua determinazione;
n) il calendario proposto a titolo indicativo per l'operazione.
1-bis. L'organo amministrativo non può delegare la redazione del progetto di trasformazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-02;19#art-8