Art. 7 · Norme applicabili alla trasformazione
Capo II

Art. 7

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Norme applicabili alla trasformazione

In vigore dal 8 lug 2025
1. Alla trasformazione transfrontaliera si applicano gli , commi 1 e 2, e tutti i riferimenti alla fusione contenuti in detti articoli s'intendono riferiti anche alla trasformazione. Si applicano altresì gli articoli 2500-quater e 2500-sexies, terzo e quarto comma, del codice civile. 2. Resta salvo quanto previsto dal regolamento (CE) n. 2157/2001 del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, in materia di trasferimento di sede di una società europea e quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1435/2003 del Consiglio, del 22 luglio 2003, in materia di trasferimento di sede di una società cooperativa europea. 2-bis. Fermo quanto disposto dall', in caso di conflitto tra la legge dello Stato di origine e quella dello Stato di destinazione in ordine agli adempimenti richiesti per l'attuazione della trasformazione successivi al rilascio del certificato preliminare, prevale la legge dello Stato di destinazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-02;19#art-7