Art. 54 · False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare
Capo VI

Art. 54

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False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare

In vigore dal 22 mar 2023
False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare 1. Chiunque, al fine di far apparire adempiute le condizioni per il rilascio del certificato preliminare di cui all', forma documenti in tutto o in parte falsi, altera documenti veri, rende dichiarazioni false oppure omette informazioni rilevanti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. 2. In caso di condanna ad una pena non inferiore a mesi otto di reclusione segue l'applicazione della pena accessoria di cui all'articolo 32-bis del codice penale.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-02;19#art-54