Art. 52 · Modifiche alla legge 16 febbraio 1913, n. 89
Capo V

Art. 52

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Modifiche alla legge 16 febbraio 1913, n. 89

In vigore dal 22 mar 2023
1. Alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 138-bis, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: «2-bis. Con la stessa sanzione è punito altresì il notaio che chiede l'iscrizione nel registro delle imprese di un atto di trasformazione, fusione o scissione transfrontaliera, da lui ricevuto, e dell'attestazione di legalità prevista dalla normativa attuativa della direttiva (UE) 2019/2121, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, da lui rilasciata, quando risultano manifestamente inesistenti le condizioni richieste dalla legge.»; b) dopo l'articolo 138-bis, è inserito il seguente: «Art. 138-ter. - 1. Viola l', primo comma, numero 1), ed è punito con la sospensione di cui all'articolo 138, comma 2, e con la sanzione pecuniaria da 516 euro a 15.493 euro, il notaio che rilascia il certificato preliminare previsto dalla normativa attuativa della direttiva (UE) 2019/2121, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, quando dai documenti, dalle informazioni e dalle dichiarazioni previsti dalla medesima normativa risultano manifestamente inesistenti le condizioni richieste dalla legge.».
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