Art. 51 · Modifiche al codice civile
Capo V

Art. 51

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Modifiche al codice civile

In vigore dal 22 mar 2023
1. Al Libro V, Titolo V, Capo V, Sezione X del codice civile, articolo 2437, primo comma, la lettera c) è soppressa. 2. Al Libro V, Titolo V, Capo VII, Sezione II del codice civile, articolo 2473, primo comma, secondo periodo, le parole «al trasferimento della sede all'estero» sono soppresse. 3. Al Libro V, Titolo V, Capo X, del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni: a) al fine di consentire alle società il trasferimento di attività e passività a una o più società di nuova costituzione regolate dal diritto interno anche avvalendosi della disciplina della scissione, dopo l'articolo 2506, è inserito il seguente: «Art. 2506.1 (Scissione mediante scorporo). - Con la scissione mediante scorporo una società assegna parte del suo patrimonio a una o più società di nuova costituzione e a sè stessa le relative azioni o quote a sè stessa, continuando la propria attività. La partecipazione alla scissione non è consentita alle società in liquidazione che abbiano iniziato la distribuzione dell'attivo.»; b) all'articolo 2506-bis, quarto comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il progetto di scissione mediante scorporo non contiene i dati di cui ai numeri 3), 4), 5) e 7) dell'articolo 2501-ter, primo comma, nè altro contenuto incompatibile con l'assegnazione delle azioni o quote delle società beneficiarie alla società stessa, anziché ai suoi soci.»; c) all'articolo 2506-ter sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al terzo comma, in fine, dopo le parole «diversi da quello proporzionale» sono aggiunte le seguenti: «o quando la scissione avviene mediante scorporo»; 2) dopo il quinto comma è aggiunto il seguente: «Alla scissione mediante scorporo non si applica il diritto di recesso previsto dagli articoli 2473 e 2502.». 4. Al Libro V, Titolo V, dopo il Capo XI, del codice civile è inserito il seguente: «Capo XI-bis Del trasferimento della sede all'estero Art. 2510-bis (Trasferimento della sede all'estero). - Il trasferimento all'estero della sede statutaria è posto in essere mediante trasformazione in conformità alle disposizioni che regolano le operazioni di trasformazione transfrontaliera e internazionale.».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-02;19#art-51