Art. 48 · Pubblicità
Capo IV

Art. 48

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In vigore dal 8 lug 2025
1. Per la società italiana scissa, l'atto di scissione, unitamente alle attestazioni rilasciate ai sensi dell', è depositato per l'iscrizione nel registro delle imprese dove ha sede la società, entro quarantacinque giorni dall'ultima attestazione. Se una o più tra le beneficiarie sono società italiane, il deposito relativo ad esse non può precedere quello relativo alla società scissa. 2. Per la società italiana beneficiaria della scissione, entro trenta giorni dal rilascio dell'attestazione di cui all', comma 1, l'atto pubblico di scissione, unitamente all'attestazione e al certificato preliminare, è depositato per l'iscrizione nel registro delle imprese del luogo dove la società ha sede. Fatte salve altre modalità di trasmissione, l'ufficio del registro delle imprese comunica senza indugio, tramite il BRIS, l'avvenuta iscrizione al corrispondente registro delle imprese in cui è iscritta la società scissa.

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Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-02;19#art-48