Art. 42 · Norme applicabili alla scissione
Capo IV

Art. 42

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Norme applicabili alla scissione

In vigore dal 8 lug 2025
1. Salvo quanto espressamente disposto dal presente decreto, si applica alla società italiana partecipante alla scissione transfrontaliera il titolo V, capo X, sezione III del libro V del codice civile. 2. Si applicano alla scissione gli . Tutti i riferimenti alla fusione s'intendono riferiti anche alla scissione. 3. Nella scissione mediante scorporo non spettano ai soci della società scissa i diritti previsti dall', nè il diritto all'indennizzo previsto dall'. Quando la scissione mediante scorporo avviene mediante la costituzione di una o più nuove società e il progetto prevede l'assegnazione di tutte le azioni o quote alla sola società scissa, non sono necessarie la relazione degli amministratori, nè la relazione degli esperti sul rapporto di cambio. 4. Quando la scissione avviene mediante la costituzione di una o più nuove società e i criteri di attribuzione delle azioni o quote sono proporzionali, la relazione degli esperti è richiesta per i soli contenuti di cui all', commi 4, 5 e 6. 5. Fermo quanto previsto dall', in caso di conflitto tra le norme applicabili alla società scissa e quelle applicabili alla società risultante dalla scissione in ordine gli adempimenti relativi alla sua attuazione, da compiersi successivamente al rilascio del certificato preliminare, prevale la legge applicabile alla società risultante dalla scissione. 6. Resta altresì salvo quanto previsto dal regolamento (CE) n. 2157/2001 del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, in materia di costituzione di una società europea e quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1435/2003 del Consiglio, del 22 luglio 2003, in materia di costituzione di una società cooperativa europea.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-02;19#art-42