Art. 39 · Partecipazione dei lavoratori
Capo III

Art. 39

40 / 58

Partecipazione dei lavoratori

In vigore dal 22 mar 2023
1. Quando almeno una delle società partecipanti alla fusione applica un regime di partecipazione dei lavoratori o ha avuto, nei sei mesi precedenti la pubblicazione del progetto comune di fusione, un numero medio di lavoratori pari ai quattro quinti del minimo richiesto per l'attivazione della partecipazione dei lavoratori, secondo la legislazione dello Stato membro dalla quale è regolata, la partecipazione dei lavoratori nella società italiana risultante dalla fusione transfrontaliera e il loro coinvolgimento nella definizione dei relativi diritti sono disciplinati in base a procedure, criteri e modalità stabiliti in accordi tra le parti stipulanti i contratti collettivi nazionali di lavoro applicati nella società stessa o, in mancanza di tali accordi, dalle disposizioni di riferimento previste dall'allegato I, parte terza, del decreto legislativo n. 188 del 2005, in quanto applicabili. 2. Se almeno una delle società partecipanti alla fusione applica un regime di partecipazione dei lavoratori, il consiglio di amministrazione o di gestione della società italiana partecipante alla fusione transfrontaliera e i competenti organi di direzione o amministrazione delle società di altro Stato membro partecipanti alla fusione transfrontaliera possono decidere di applicare, senza negoziati preliminari, le disposizioni di riferimento di cui al comma 1, a decorrere dalla data di efficacia della fusione transfrontaliera. 3. I negoziati iniziano subito dopo la costituzione della delegazione speciale di negoziazione e possono proseguire nei sei mesi successivi, prorogabili dalle parti, di comune accordo, per ulteriori sei mesi. Per quanto non previsto dal presente articolo, per la costituzione della delegazione speciale di negoziazione e ai negoziati si applicano i seguenti articoli del decreto legislativo n. 188 del 2005: a) , commi 1, 2, 3, 4, lettera a), 5, 6 e 11; b) , commi 1, 2, lettere a), g) e h), e 3; c) . 4. A seguito dei negoziati, le disposizioni di riferimento di cui al comma 1 si applicano: a) se le parti hanno concordato nel corso dei negoziati di avvalersi di tali disposizioni oppure non è stato raggiunto un accordo entro il termine previsto e i competenti organi di ciascuna delle società partecipanti alla fusione accettano l'applicazione di tali disposizioni; b) se una o più delle società partecipanti applica, anteriormente alla fusione, una o più forme di partecipazione che interessano, nell'insieme, almeno un terzo del numero complessivo dei lavoratori di tutte le società partecipanti; c) se una o più delle società partecipanti applica forme di partecipazione che interessano meno di un terzo del numero complessivo dei lavoratori, a condizione che la delegazione speciale di negoziazione decida in tal senso. 5. Resta fermo il comma 2 dell'allegato I, parte terza, del decreto legislativo n. 188 del 2005. Si applicano l', comma 3, del decreto legislativo n. 188 del 2005 e l', paragrafi 2, 3 e 4, del regolamento (CE) n. 2157/2001 del Consiglio, dell'8 ottobre 2021. 6. Quando in seguito ai negoziati preliminari si applicano le disposizioni di riferimento per la partecipazione dei lavoratori di cui al comma 1, può essere apposto un limite massimo alla quota di rappresentanti dei lavoratori nel consiglio di amministrazione o di vigilanza della società italiana risultante dalla fusione transfrontaliera. La quota indicata nel primo periodo non può essere inferiore a un terzo se in una delle società partecipanti alla fusione transfrontaliera i rappresentanti dei lavoratori costituiscono almeno un terzo dei membri dell'organo di amministrazione o di vigilanza. 7. La società italiana risultante dalla fusione transfrontaliera tenuta, ai sensi delle disposizioni di cui al comma 1, ad applicare un regime di partecipazione dei lavoratori, assume una forma giuridica che consente l'esercizio dei diritti di partecipazione. 8. La società di cui al comma 7 garantisce la tutela dei diritti di partecipazione dei lavoratori in caso di nuove operazioni di trasformazione, fusione e scissione nazionali, internazionali o transfrontaliere, effettuate nei quattro anni successivi alla data di efficacia della fusione transfrontaliera, in conformità alle disposizioni del presente articolo, ove compatibili. 9. Nel caso previsto dal comma 2, la società comunica ai lavoratori o ai loro rappresentanti la propria determinazione di adottare le disposizioni di riferimento di cui al comma 1 o avviare i negoziati preliminari. In ogni caso, la società comunica immediatamente ai lavoratori o ai loro rappresentanti l'esito dei negoziati.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-02;19#art-39