Capo III
Art. 31
32 / 58Modalità di costituzione e disciplina delle garanzie per i debiti e benefici pubblici
In vigore dal 8 lug 2025
1. Le garanzie di cui all' sono costituite per un ammontare pari al centoquindici per cento del debito residuo mediante:
a) cauzione in denaro o titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, costituiti in deposito o pegno a favore dell'ente creditore presso una banca;
b) fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nel registro di cui al Capo III del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.
2. La fideiussione rilasciata ai sensi del comma 1, lettera b), contiene la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957 del codice civile e l'obbligo di adempiere entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'ente creditore.
3. La garanzia ha effetto subordinatamente all'efficacia della fusione ed è svincolata se il debito si estingue per qualsiasi causa o se l'atto o il provvedimento da cui il debito medesimo deriva è dichiarato nullo o annullato con decisione amministrativa o giurisdizionale definitiva. In caso di riduzione di almeno un quinto dell'ammontare del debito, la società debitrice o il garante ha diritto a chiedere la proporzionale riduzione dell'importo della garanzia.
4. L'attestato di avvenuta prestazione della garanzia, che l'ente creditore rilascia, a richiesta della società debitrice, costituisce prova del soddisfacimento della condizione per il rilascio del certificato preliminare.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-02;19#art-31