Art. 3 · Condizioni relative alle operazioni transfrontaliere o internazionali
Capo I

Art. 3

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Condizioni relative alle operazioni transfrontaliere o internazionali

In vigore dal 22 mar 2023
Condizioni relative alle operazioni transfrontaliere o internazionali 1. La partecipazione a un'operazione transfrontaliera o internazionale non è consentita: a) alle società di capitali in liquidazione che hanno iniziato la distribuzione dell'attivo; b) alle società cooperative a mutualità prevalente di cui all'articolo 2512 del codice civile. 2. Le operazioni di cui all', comma 1, lettere a) e b), attuate in conformità al presente decreto soddisfano il requisito di cui all', comma 3, della legge 31 maggio 1995, n. 218.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-02;19#art-3