Art. 27 · Disposizioni comuni sulle controversie relative al recesso e alla contestazione del rapporto di cambio.
Capo III

Art. 27

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Disposizioni comuni sulle controversie relative al recesso e alla contestazione del rapporto di cambio.

In vigore dal 22 mar 2023
1. I diritti di cui agli sono disciplinati dalla legge dello Stato da cui è regolata la società partecipante alla fusione e le relative controversie, se non devolute ad arbitri, sono attribuite in via esclusiva alla giurisdizione di tale Stato, anche dopo che la fusione transfrontaliera ha avuto effetto. 2. In caso di fusione internazionale, fatte salve le convenzioni internazionali applicabili, sulle controversie di cui al comma 1 riguardanti una società italiana partecipante alla fusione, sussiste la giurisdizione italiana, anche dopo che la fusione ha avuto effetto, indipendentemente dalla sede e dalla legge regolatrice della società risultante dalla fusione. 3. La competenza appartiene al tribunale ove la società partecipante alla fusione ha sede. Relativamente alle società di cui all' del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, la competenza appartiene alla sezione specializzata in materia di impresa del tribunale, individuato a norma dell', comma 1, dello stesso decreto n. 168 del 2003.
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