Capo III
Art. 26
27 / 58Contestazione del rapporto di cambio
In vigore dal 22 mar 2023
Contestazione del rapporto
di cambio
1. I soci che non hanno concorso alla deliberazione e sono pregiudicati dalla non congruità del rapporto di cambio, hanno diritto, subordinatamente all'efficacia della fusione e salvo che sia esercitato il diritto di recesso, al pagamento, da parte della società risultante dalla fusione, di un indennizzo pari alla differenza tra il valore che la partecipazione avrebbe avuto in base ad un rapporto di cambio congruamente determinato e il valore che la medesima partecipazione ha in base al rapporto di cambio fissato nel progetto, calcolati alla data di approvazione del progetto.
2. La domanda di determinazione dell'indennizzo è proposta, a pena di decadenza, nei confronti della società risultante dalla fusione entro novanta giorni dalla data in cui la fusione ha acquistato efficacia. La proposizione della domanda non impedisce l'iscrizione della fusione transfrontaliera.
3. L'esercizio dell'azione di cui al comma 2 non pregiudica l'esercizio, da parte dei soci, dell'azione risarcitoria nei confronti della società, degli amministratori o degli esperti indipendenti.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-02;19#art-26