Art. 23 · Termini e deposito di atti
Capo III

Art. 23

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Termini e deposito di atti

In vigore dal 22 mar 2023
1. La relazione dell'organo amministrativo è depositata in copia presso la sede della società e messa a disposizione in forma elettronica. La stessa è a disposizione dei soci durante i quarantacinque giorni che precedono la decisione in ordine alla fusione ed è inviata almeno quarantacinque giorni prima della decisione ai rappresentanti dei lavoratori, o ai lavoratori stessi in mancanza di rappresentanti. Il progetto di fusione, una volta redatto, è reso disponibile con le stesse modalità. 2. La relazione degli esperti e gli altri atti previsti dall'articolo 2501-septies del codice civile restano a disposizione dei soci, durante i trenta giorni che precedono la decisione in ordine alla fusione. 3. Per le modalità di consultazione e rilascio di copia delle relazioni e degli atti si applica l'articolo 2501-septies, secondo comma, del codice civile.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-02;19#art-23