Capo III
Art. 20
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In vigore dal 8 lug 2025
1. Il progetto di fusione transfrontaliera è iscritto nel registro delle imprese del luogo ove hanno sede le società partecipanti alla fusione, almeno trenta giorni prima della data fissata per la decisione, insieme con un avviso ai soci, creditori e rappresentanti dei lavoratori o, in loro mancanza, ai lavoratori stessi, che li informa della facoltà e delle modalità di presentazione di osservazioni al progetto fino a cinque giorni prima della data dell'assemblea. Gli amministratori riferiscono all'assemblea delle osservazioni pervenute.
2. In alternativa al deposito presso il registro delle imprese il progetto di fusione transfrontaliera e l'avviso sono pubblicati e messi a disposizione, senza oneri, nel sito Internet della società durante i trenta giorni che precedono l'assemblea e, nel caso di approvazione del progetto, fino a fusione avvenuta. La pubblicazione avviene con modalità atte a garantire la sicurezza del sito medesimo, l'autenticità dei documenti e la certezza della data di pubblicazione.
3. La società che si avvale della pubblicazione sul sito Internet deposita per l'iscrizione nel registro delle imprese, nel medesimo termine di cui al comma 1, una nota informativa che indica:
a) per ciascuna società partecipante alla fusione e per l'eventuale società di nuova costituzione, il tipo, la denominazione e la sede;
b) il registro delle imprese presso cui sono iscritte le società partecipanti alla fusione e il relativo numero di iscrizione;
c) per ciascuna società partecipante alla fusione, l'indicazione delle modalità di esercizio dei diritti da parte di creditori, dei lavoratori e dei soci;
d) il sito Internet nel quale sono accessibili per via telematica gratuitamente il progetto di fusione transfrontaliera, l'avviso di cui al comma 1 e informazioni esaurienti sulle modalità previste dalla lettera c).
4. Il registro delle imprese rende accessibili al pubblico, senza oneri, tramite il BRIS, il progetto di fusione transfrontaliera, l'avviso di cui al comma 1, la nota informativa di cui al comma 3 e ogni altro documento depositato ai sensi del presente articolo.
5. I diritti applicati alla società per la pubblicità nel registro delle imprese, prevista dal presente articolo, non eccedono i relativi costi amministrativi, includendosi in questi i costi di sviluppo e di mantenimento del registro delle imprese.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-02;19#art-20