Capo II
Art. 6
6 / 19Raccolta di informazioni sui beni immobili in locazione
In vigore dal 26 mar 2023
1. Ai fini della raccolta di informazioni sui beni immobili in locazione, il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione acquisisce l'indirizzo di ciascuna proprietà inserzionata e, se disponibile, il relativo numero di iscrizione al registro catastale o il dato identificativo equivalente previsto dal diritto nazionale dello Stato membro in cui l'immobile è ubicato.
2. Per ogni venditore che è un'entità e che ha effettuato oltre duemila attività pertinenti di locazione di beni immobili in relazione a una proprietà inserzionata tramite una piattaforma, il gestore di tale piattaforma con obbligo di comunicazione acquisisce i documenti giustificativi, i dati o le informazioni che attestino che la proprietà inserzionata appartiene allo stesso proprietario.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-01;32#art-6