Art. 18 · Clausola di invarianza finanziaria
Capo V

Art. 18

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Clausola di invarianza finanziaria

In vigore dal 26 mar 2023
1. Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
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