Art. 13 · Procedura per la scelta di un unico Stato membro ai fini della comunicazione
Capo IV

Art. 13

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Procedura per la scelta di un unico Stato membro ai fini della comunicazione

In vigore dal 26 mar 2023
Procedura per la scelta di un unico Stato membro ai fini della comunicazione 1. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate le modalità con le quali il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione, di cui all', comma 1, lettera d), numero 1), qualificabile come tale in Italia e in almeno un altro Stato membro, sceglie di adempiere all'obbligo di comunicazione in Italia e informa di tale scelta le autorità competenti di tutti gli Stati membri.
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