Art. 21
21 / 26Revisione e modifica degli allegati
In vigore dal 19 lug 2025
1. Con decreto del Ministro della salute... sono recepite:
a) le modifiche dell'allegato III sulle specifiche per l'analisi dei parametri, ove necessario, che la Commissione può apportare attraverso l'adozione di atti delegati, al fine di adeguarle alle nuove conoscenze scientifiche e tecnologiche;
b) le modifiche del valore di parametro del bisfenolo-A nell'allegato I, Parte B, che la Commissione può apportare attraverso l'adozione di atti delegati, al fine di adeguarlo alle nuove conoscenze scientifiche e tecnologiche.
1-bis. Con decreto del Ministro della salute, possono essere modificati, laddove ritenuto necessario per tutelare la salute umana o a seguito dell'adozione di norme tecniche dell'Unione europea, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica gli allegati I, II, IV, V, VII e IX, e di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy gli allegati IV e IX.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-02-23;18#art-21