Art. 21 · Revisione e modifica degli allegati

Art. 21

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Revisione e modifica degli allegati

In vigore dal 19 lug 2025
1. Con decreto del Ministro della salute... sono recepite: a) le modifiche dell'allegato III sulle specifiche per l'analisi dei parametri, ove necessario, che la Commissione può apportare attraverso l'adozione di atti delegati, al fine di adeguarle alle nuove conoscenze scientifiche e tecnologiche; b) le modifiche del valore di parametro del bisfenolo-A nell'allegato I, Parte B, che la Commissione può apportare attraverso l'adozione di atti delegati, al fine di adeguarlo alle nuove conoscenze scientifiche e tecnologiche. 1-bis. Con decreto del Ministro della salute, possono essere modificati, laddove ritenuto necessario per tutelare la salute umana o a seguito dell'adozione di norme tecniche dell'Unione europea, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica gli allegati I, II, IV, V, VII e IX, e di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy gli allegati IV e IX.

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Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-02-23;18#art-21