Art. 18
18 / 26Informazioni al pubblico
In vigore dal 19 lug 2025
1. Fatte salve le disposizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195 e al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32, i gestori idro-potabili assicurano agli utenti informazioni adeguate e aggiornate sulla produzione, gestione e qualità dell'acqua potabile fornita, conformemente all'allegato IV, punto A, e nel rispetto delle norme applicabili in materia di protezione dei dati.
2. Le informazioni di cui al comma 1 sono fornite a tutti gli utenti periodicamente, almeno una volta all'anno, nella forma più appropriata e facilmente accessibile, anche nella bolletta o con mezzi digitali quali applicazioni intelligenti, e comprendono almeno:
a) le informazioni concernenti la qualità delle acque destinate al consumo umano, inclusi i parametri indicatori;
b) il prezzo dell'acqua destinata al consumo umano fornita per litro e metro cubo;
c) il volume consumato dal nucleo familiare, almeno per anno o per periodo di fatturazione, nonché le tendenze del consumo familiare annuo, se tecnicamente fattibile e se tali informazioni sono a disposizione del gestore idro-potabile;
d) il confronto del consumo idrico annuo del nucleo familiare con la media annua nazionale, se applicabile, conformemente alla lettera c);
e) un collegamento al sito istituzionale contenente le informazioni di cui all'allegato IV.
3. Al fine di assicurare gli obiettivi del presente articolo, l'ARERA adotta le misure necessarie per quanto di competenza, nell'ambito delle disposizioni di disciplina e controllo del servizio idrico integrato.
4. Le informazioni di cui ai commi 1 e 2 sono rese disponibili da parte dei gestori idro-potabili trasmettendole con periodicità almeno semestrale al CeNSiA attraverso il sistema AnTeA. Le informazioni sono fornite il prima possibile, e comunque, per la prima volta, non oltre il 12 gennaio 2029.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-02-23;18#art-18