Art. 14 · Controlli interni

Art. 14

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Controlli interni

In vigore dal 19 lug 2025
1. I controlli interni sono i controlli svolti dal gestore idro-potabile per l'adempimento degli obblighi di cui all'. 2. Per l'esecuzione dei controlli interni il gestore idro-potabile si avvale in primo luogo di propri laboratori di analisi o, in alternativa, di laboratori di altri gestori del servizio idrico integrato o anche di laboratori terzi, in tutti i casi conformi alle specifiche indicate nell'allegato III; i controlli interni non possono essere effettuati dai laboratori di analisi che operano i controlli esterni di cui all'. 3. I gestori idro-potabili provvedono all'inserimento dei risultati dei controlli interni nel sistema operativo centralizzato AnTeA entro i dodici mesi successivi alla istituzione del suddetto sistema a norma dell', comma 1, lettera, b), informando contestualmente le aziende sanitarie locali e le regioni e province competenti per territorio dell'inserimento compiuto riguardante i risultati non conformi; i risultati dei controlli interni, conseguiti a seguito dei programmi di controllo di cui all', comma 2, contengono eventuali controlli integrativi straordinari attuati per le finalità del presente decreto. 4. I gestori idro-potabili comunicano tempestivamente, e comunque non oltre le quarantotto ore, alle competenti aziende sanitarie locali l'inosservanza dei valori di parametro stabiliti nell'allegato I, ai fini della valutazione dei potenziali pericoli e dell'adozione dei necessari provvedimenti correttivi ai sensi dell'. Nel caso di conformità dell'acqua ai parametri stabiliti all'allegato I, Parte A, B, C e D, la trasmissione dei risultati dei controlli interni nel sistema AnTeA da parte dei gestori idro-potabili è effettuata entro novanta giorni dall'acquisizione dell'esito dei controlli e comunque non oltre centottanta giorni dal campionamento ovvero, nel caso di risultati non conformi ai punti di cui all', tempestivamente e comunque non oltre quarantotto ore dall'esito dei controlli, fatti salvi gli altri obblighi sulle misure correttive di cui all'. 5. I risultati dei controlli interni registrati in AnTeA: a) sono resi accessibili da parte del CeNSiA alle autorità sanitarie locali, regionali e provinciali competenti per territorio, all'EGATO di competenza e ad ARERA per le specifiche finalità di pertinenza; b) sono resi disponibili da parte del CeNSiA all'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) per le specifiche finalità di competenza, anche per adempiere agli obblighi di informazione di cui all' e assicurare la disponibilità delle informazioni a livello di Commissione europea e Agenzia europea per l'ambiente.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-02-23;18#art-14