Art. 9
9 / 11Disposizioni transitorie e finali
In vigore dal 16 giu 2023
1. All'articolo 219 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 5.1 è inserito il seguente:
«5.2 Gli obblighi di cui al comma 5 decorrono dal 1° gennaio 2023.».
2. All'articolo 265 del decreto legislativo n. 152 del 2006, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 193-bis e dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 197, al fine di consentire agli operatori del settore di dotarsi delle autorizzazioni necessarie per la gestione dei rifiuti, è ammessa l'assimilazione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui di carico alle merci, anche ai fini della pericolosità, per quanto concerne il regime normativo in materia di trasporti via mare, sino al termine di centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.»:
3. Alla Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole «Enti di gestione territoriale ottimale», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «Enti di Governo d'ambito territoriale ottimale».
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-12-23;213#art-9