Art. 5 · Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - Parte IV Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati - Titolo I Gestione dei rifiuti - Capo V Procedure semplificate.

Art. 5

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Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - Parte IV Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati - Titolo I Gestione dei rifiuti - Capo V Procedure semplificate.

In vigore dal 16 giu 2023
1. All'articolo 214, comma 9, alinea, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole «catasto dei rifiuti di cui all'articolo 189, attraverso il Catasto telematico» sono sostituite dalle seguenti: «registro nazionale per la raccolta delle autorizzazioni rilasciate e delle procedure semplificate concluse (RECER), di cui al comma 3-septies dell'articolo 184-ter», le parole «che cura l'inserimento in un elenco nazionale» sono soppresse, e le parole «dei seguenti» sono sostituite dalle seguenti: «i seguenti». 2. All'articolo 214-ter, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo: 1) le parole «sono avviate» sono sostituite dalle seguenti «è avviato»; 2) le parole «successivamente alla verifica e al controllo dei requisiti previsti dal decreto di cui al comma 2, effettuati dalle province ovvero dalle città metropolitane territorialmente competenti, secondo le modalità indicate all'articolo 216» sono sostituite dalle seguenti «decorsi novanta giorni dalla comunicazione di inizio attività, entro i quali le province o le città metropolitane territorialmente competenti verificano, secondo le modalità indicate dall'articolo 216, il possesso dei requisiti previsti dal decreto di cui al comma 2 del presente articolo»; b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 216, comma 1, in materia di rifiuti elettrici ed elettronici.». 3. All'articolo 216, comma 8, del decreto legislativo n. 152 del 2016, le parole «comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «comma 3».
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