Art. 25 · Carta dei servizi e obblighi di trasparenza dei gestori
Titolo V

Art. 25

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Carta dei servizi e obblighi di trasparenza dei gestori

In vigore dal 31 dic 2022
1. Il gestore del servizio pubblico locale di rilevanza economica redige e aggiorna la carta dei servizi di cui all', comma 461, lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, corredata altresì delle informazioni relative alla composizione della tariffa, e la pubblica sul proprio sito internet. 2. Il gestore dà adeguata pubblicità, anche a mezzo del proprio sito internet, nel rispetto delle regole sui segreti commerciali e le informazioni confidenziali delle imprese, del livello effettivo di qualità dei servizi offerti, del livello annuale degli investimenti effettuati e della loro programmazione fino al termine dell'affidamento, con modalità che assicurino la comprensibilità dei relativi atti e dati.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-12-23;201#art-25