Art. 2 · Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288

Art. 2

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Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288

In vigore dal 31 dic 2022
Modifiche all' del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 1. All' del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Il collegio sindacale delle Fondazioni IRCCS e degli IRCCS non trasformati dura in carica tre anni ed è composto, fermo restando l'articolo 16 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, da tre membri, di cui uno designato dal presidente della giunta regionale, uno dal Ministro dell'economia e delle finanze e uno dal Ministro della salute».
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