Art. 2
2 / 3Istituzione dell'area negoziale per i dirigenti delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare
In vigore dal 28 gen 2023
1. All'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. Per i dirigenti delle Forze di polizia a ordinamento militare e per i dirigenti delle Forze armate, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente comma, sono istituite le relative aree negoziali, limitate agli istituti normativi in materia di rapporto di lavoro e ai trattamenti accessori, di cui al comma 2, nel rispetto del principio di sostanziale perequazione dei trattamenti dei dirigenti delle Forze armate e delle Forze di polizia, ferme restando la peculiarità dei rispettivi ordinamenti e le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.»;
b) al comma 3, primo periodo:
1) dopo le parole «L'accordo sindacale», sono inserite le seguenti: «relativo ai dirigenti delle Forze di polizia a ordinamento civile»;
2) le parole «la semplificazione e», ovunque ricorrano, sono soppresse;
c) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:
«3-bis. L'accordo sindacale relativo ai dirigenti delle Forze di polizia a ordinamento militare per le materie di cui al comma 2 è stipulato da una delegazione di parte pubblica, composta ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera a), della legge 28 aprile 2022, n. 46, e da una delegazione sindacale, composta dai rappresentanti di livello dirigenziale delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative a livello nazionale anche del personale dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento militare, individuate con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, sentiti, per quanto di rispettiva competenza, i Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze, secondo i criteri di cui all'articolo 13 della legge 28 aprile 2022, n. 46, riferendo le misure percentuali ivi previste al solo personale dirigente. Le associazioni professionali a carattere sindacale interforze partecipano alla delegazione sindacale di cui al presente comma con rappresentanti di livello dirigenziale appartenenti alla Forza di polizia a ordinamento militare di cui sono rappresentative. L'accordo è recepito con il decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 3, concernente il personale delle Forze di polizia.
3-ter. L'accordo sindacale relativo ai dirigenti delle Forze armate per le materie di cui al comma 2 è stipulato da una delegazione di parte pubblica, composta ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera a), della legge 28 aprile 2022, n. 46 e da una delegazione sindacale, composta dai rappresentanti di livello dirigenziale delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative a livello nazionale anche del personale dirigente delle Forze armate, individuate con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, sentito il Ministro della difesa, secondo i criteri di cui all'articolo 13 della legge 28 aprile 2022, n. 46, riferendo le misure percentuali ivi previste al solo personale dirigente. Le associazioni professionali a carattere sindacale interforze partecipano alla delegazione sindacale di cui al presente comma con rappresentanti di livello dirigenziale appartenenti alla Forza armata di cui sono rappresentative. L'accordo è recepito con decreto del Presidente della Repubblica.»;
d) al comma 4:
1) le parole «la semplificazione e» e le parole «da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto,» sono soppresse;
2) le parole «dal commi 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «dai commi 2, 3, 3-bis e 3-ter»;
e) al comma 5:
1) al primo periodo, le parole «del comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «dei commi 3, 3-bis e 3-ter»;
2) al secondo periodo, dopo le parole «n. 8,», sono inserite le seguenti: «nonché dell', comma 619, della legge 30 dicembre 2021, n. 234,»;
f) al comma 6:
1) le parole «Con decreto» sono sostituite dalle seguenti: «Fino all'adozione dei decreti del Ministro per la pubblica amministrazione, di cui ai commi 3-bis e 3-ter, con decreto»;
2) le parole «della semplificazione e della» sono sostituite dalle seguenti: «per la»;
g) al comma 7, dopo le parole «di cui al comma 6,», sono inserite le seguenti: «ovvero del primo decreto di recepimento delle procedure negoziali di cui al comma 1-bis,».
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-11-25;206#art-2