Capo XII
Art. 57
57 / 74Modifiche all'allegato XIV del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo alla determinazione delle condizioni per la classificazione in categoria A ed in categoria B dell'impiego delle sorgenti di radiazioni ionizzanti, delle condizioni per l'esenzione dal nulla osta e delle modalità per il rilascio e la revoca del nulla osta
In vigore dal 3 apr 2023
1. Alla Sezione I dell'allegato XIV del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al paragrafo 3.2 le parole: «di cui ai paragrafi 3.3 e 3.4 devono essere» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai paragrafi 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, nei casi applicabili,» e le parole «, e per l'impiego di categoria A» sono soppresse»;
b) al paragrafo 3.4, lettera f), le parole «e ai punti 3 e 4 dell'allegato XXV parte I, ove pertinenti» sono soppresse;
c) al paragrafo 4.13 le parole: «dell'azienda sanitaria locale» sono sostituite dalle seguenti: «dall'autorità sanitaria indicata dalla Regione o dalla Provincia Autonoma»;
d) al paragrafo 4.14 le parole: «all'» sono sostituite dalle parole: «all'»;
e) dopo il paragrafo 4.14 sono aggiunti i seguenti:
«4.14-bis. Gli esercenti delle pratiche classificate in categoria A che, in ragione di specifiche modifiche alla pratica oggetto dell'autorizzazione vigente, abbiano i requisiti per essere classificate in categoria B, devono presentare istanza di nulla osta ai sensi dell'. Copia dell'istanza di autorizzazione deve essere inviata alle Amministrazioni di cui all' e all'ISIN.
4.14-ter. L'Amministrazione che rilascia il nullaosta di cui al paragrafo 4.14-bis ne invia copia alle Amministrazioni di cui all' e all'ISIN, vincolandone l'entrata in vigore all'emissione, da parte del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, del decreto di revoca del previgente nulla osta di categoria A.
4.14-quater. Fino all'emanazione del decreto di revoca di cui al paragrafo 4.14-ter è consentita la prosecuzione dell'esercizio della pratica, incluso l'allontanamento dei materiali e degli effluenti, nel rispetto delle modalità, limiti e condizioni stabiliti nel provvedimento autorizzativo rilasciato in precedenza.»;
f) al paragrafo 4.3, lettera d. le parole «a firma del responsabile dell'impianto radiologico» sono soppresse;
g) al paragrafo 5.1 le parole: «dal comma 11» sono sostituite dalle seguenti: «dal comma 10»;
h) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:
«6. Particolari disposizioni per le pratiche di cui al comma 2, lettera g) dell' del presente decreto.
6.1 Ferme restando le disposizioni di cui all', le condizioni per l'esenzione dal nulla osta di cui al paragrafo 1 non si applicano alle pratiche di cui al comma 2, lettera g) dell' del presente decreto ad esclusione dell'impiego delle sorgenti mobili di tipo riconosciuto, ai sensi dell' del presente decreto, per la ricerca di esplosivi, utilizzate in località non determinabili a priori, ai fini di pubblica sicurezza.
6.1.1. Le pratiche comportanti la somministrazione di sostanze radioattive utilizzando mezzi mobili possono essere svolte solo presso apposite strutture che siano già in possesso del nulla osta ai sensi degli o 52 al fine della somministrazione di sostanze radioattive.
6.1.2. L'esercizio della pratica di cui al precedente paragrafo 6.1.1 comporta una richiesta di modifica al nulla osta, da parte del titolare del nulla osta stesso, secondo quanto disposto ai paragrafi 4.4 e 4.5.
6.1.3. Nei casi in cui la presenza del mezzo mobile sia dovuta alla necessità di garantire la continuità assistenziale a seguito di guasto di un'attrezzatura già presente nell'installazione o sostituzione della stessa e il mezzo mobile non debba stazionare a tal fine presso la struttura ospitante per più di 180 giorni non reiterabili, la documentazione a corredo della richiesta di modifica del nulla osta, potrà prevedere in alternativa a quanto indicato ai punti 4.4 e 4.5 il solo benestare preventivo dell'esperto di radioprotezione contenente un esplicito riferimento a:
l'idoneità dell'ubicazione del mezzo mobile in relazione ai vincoli di dose previsti per la popolazione e per i lavoratori della struttura ospitante;
l'idoneità delle barriere protettive di cui il mezzo mobile è dotato allo scopo di garantire il rispetto dei vincoli di dose previsti per la popolazione e per i lavoratori della struttura ospitante;
le modalità di gestione dei rifiuti contenenti sostanze radioattive prodotti a seguito dell'esercizio della pratica sul mezzo mobile;
le prescrizioni formulate al fine di garantire il rispetto di quanto indicato ai tre punti precedenti.
Il nulla osta si ritiene modificato qualora l'amministrazione procedente non formuli eventuali prescrizioni entro 10 giorni dal ricevimento della domanda di modifica.
6.2. Per le pratiche di cui al comma 2, lettera g) dell' del presente decreto, classificate in categoria A o in categoria B in accordo alle disposizioni di cui al paragrafo 2, il rilascio del nulla osta è subordinato:
a. alla dimostrazione che la radioprotezione dei lavoratori e degli individui della popolazione, secondo i principi di cui all', è garantita esclusivamente dalle caratteristiche proprie delle sorgenti di radiazioni che intervengono nella pratica e dalle modalità di impiego di esse, indipendentemente dalle caratteristiche dell'ambito in cui l'impiego avviene;
b. all'inserimento di specifiche prescrizioni tecniche relative all'obbligo:
i. di informare, almeno quindici giorni prima dell'inizio dell'impiego in un determinato ambito, gli organi di vigilanza territorialmente competenti;
ii. di acquisire dall'esperto di radioprotezione incaricato della sorveglianza fisica della protezione contro le radiazioni ai sensi dell'articolo 128 del presente decreto e di trasmettere agli organi di vigilanza di cui al paragrafo 6.2 lettera b) punto 1 una specifica relazione sul verificarsi della condizione di cui al paragrafo 6.2 lettera a) con riferimento all'ambito di impiego di cui al paragrafo 6.2 lettera b) punto 1.
6.3. Il nulla osta per le pratiche di cui al comma 2, lettera g) dell' del presente decreto, che sia classificato in categoria B ai sensi del paragrafo 2, ad esclusione di quelle previste al paragrafo 6.4, viene rilasciato dal prefetto della provincia in cui è situata la sede operativa primaria del titolare del nulla osta.
6.4. Per le pratiche comportanti la somministrazione di sostanze radioattive a fini diagnostici, su mezzi mobili classificate in categoria B ai sensi del paragrafo 6.2, il nulla osta viene rilasciato o modificato dall'autorità individuata dalle regioni o dalle province autonome ai sensi del comma 1 dell' del presente decreto.
6.5. È consentito l'esercizio delle pratiche di cui al paragrafo 6.3 in ambiti localizzati al di fuori della provincia, per la quale il nulla osta stesso era stato rilasciato ai sensi del paragrafo 6.3.»;
i) al paragrafo 7.1, lettera a), le parole: «dell'» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 96»;
l) al paragrafo 7.2, lettera a), le parole: «ai sensi della legge 31 dicembre 1962 n. 1860, come modificata dal decreto del Presidente della Repubblica 30» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell' del presente decreto»;
2. Alla Sezione III dell'allegato XIV del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla sez. 6: «Dati relativi ai generatori di radiazioni», al punto 5, dopo le parole «come indicato dal fabbricante» sono aggiunte le seguenti: «, ove disponibile»;
b) alla sez. 6: «Dati relativi ai generatori di radiazioni», al punto 6, dopo le parole «come indicato dal fabbricante» sono aggiunte le seguenti: «, ove disponibile»;
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-11-25;203#art-57