Art. 55 · Modifiche all'allegato IX del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo alla importazione e produzione a fini commerciali di sorgenti di radiazioni ionizzanti
Capo XII

Art. 55

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Modifiche all'allegato IX del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo alla importazione e produzione a fini commerciali di sorgenti di radiazioni ionizzanti

In vigore dal 18 gen 2023
1. All'allegato IX, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al paragrafo 1, nell'intestazione la parola «obblico» è sostituita dalla seguente: «obbligo» e la numerazione 1., 2., 3. è sostituita dalla seguente: 1.1, 1.2 e 1.3; b) al paragrafo 3.1.2, lettera a), le parole «con la scritta ben visibile "Materiale radioattivo"» sono soppresse; c) al paragrafo 4.1, le parole «almeno trenta giorni prima dell'inizio della detenzione, alle amministrazioni ed agli organismi tecnici di cui al comma 2 dell'» sono sostituite dalle seguenti: «secondo le modalità previste dall'»; d) al paragrafo 6.2 la lettera b) è soppressa; f) al paragrafo 6.3 la parola: «contenete» è sostituita dalla seguente: «contenente» e le lettere a), a), e) e c) sono sostituite dalle seguenti: a), b), c) e d); g) al paragrafo 6.10 le parole «comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «comma 3»; h) al paragrafo 6.11 la parola «inoltrarne» è sostituita dalle seguenti: «di inoltrare».
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