Art. 41 · Modifiche all'articolo 205 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, riguardante le sanzioni penali relative al Titolo IV
Capo X

Art. 41

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Modifiche all'articolo 205 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, riguardante le sanzioni penali relative al Titolo IV

In vigore dal 18 gen 2023
1. All'articolo 205 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. L'esercente che non effettua con le modalità e scadenze indicate le misurazioni e le valutazioni di cui agli , commi 1, 1-bis, 2 e 3, e , commi 1, 2 e 3, è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda da euro 2.000,00 ad euro 15.000,00.» b) il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. L'omissione della notifica prevista dall' è punita con l'arresto da sei mesi ad un anno o con l'ammenda da euro 5.000.00 ad euro 30.000,00. L'inottemperanza alle prescrizioni date dall'amministrazione competente è punita con l'arresto da uno a tre mesi o con l'ammenda da euro 1.500,00 ad euro 5.000,00.».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-11-25;203#art-41