Capo VII
Art. 34
34 / 74Modifiche all'articolo 155 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo al riconoscimento dei servizi di dosimetria individuale e degli organismi di misura
In vigore dal 18 gen 2023
1. All'articolo 155 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c) i rilevamenti e la sorveglianza ambientali volti a verificare i livelli di smaltimento nell'ambiente dei rifiuti o dei residui, e il rispetto delle prescrizioni autorizzative relative allo smaltimento medesimo»;
b) i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
«3. I soggetti che svolgono attività di servizio di dosimetria individuale e quelli di cui agli , comma 6, 19, comma 4, e 22, comma 6, devono essere riconosciuti idonei, nell'ambito delle norme di buona tecnica, tenendo anche conto delle decisioni, delle raccomandazioni e degli orientamenti tecnici forniti dalla Commissione europea o da organismi internazionali. Nel procedimento di riconoscimento si tiene conto dei tipi di apparecchi di misura e delle metodiche impiegate. Con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, sentiti i Ministri dell'ambiente e della sicurezza energetica e dell'interno, nonché l'ISIN, l'Istituto di metrologia primaria delle radiazioni ionizzanti e l'INAIL, sono disciplinate, nel rispetto dei requisiti minimi di cui al comma 3-bis e dell'allegato II, le modalità per il riconoscimento dei soggetti che svolgono attività di servizio di dosimetria e il riconoscimento degli organismi di misura. Ai fini del riconoscimento è acquisito il parere tecnico dell'ISIN e dell'INAIL.
3-bis. I servizi di dosimetria e gli organismi di misura riconosciuti idonei garantiscono i seguenti requisiti minimi:
a) hanno una organizzazione conforme ai requisiti della norma tecnica UNI CEI EN ISO/IEC 17025 ovvero sono in possesso di un accreditamento in conformità alla norma 17025 per il servizio di dosimetria;
b) operano con personale tecnico dipendente o con rapporto esclusivo di collaborazione;
c) garantiscono l'effettuazione di test di interlaboratorio per verificare la correttezza della misura dosimetrica e radiometrica;
d) utilizzano un sistema di misurazione conforme allo stato della tecnica;
e) assicurano la formazione e informazione e l'aggiornamento del personale addetto ai servizi di dosimetria;
f) stipulano una polizza assicurativa a copertura delle attività oggetto del servizio di dosimetria o dell'organismo di misura.
I decreti di cui al comma 3 indicano i titoli di studio e professionali per il personale del servizio di dosimetria o dell'organismo di misura, che deve essere in numero sufficiente per poter svolgere il servizio.
4. Nelle more dell'adozione dei decreti di cui al comma 3, i soggetti che svolgono il servizio di dosimetria assicurano il rispetto delle previsioni di cui al comma 3 dell'articolo 127, e sono attribuite le funzioni di servizio di dosimetria al laboratorio di difesa atomica del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, limitatamente ai servizi dedicati al personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e al Centro Interforze Studi per le Applicazioni Militari, limitatamente ai servizi dedicati all'Amministrazione della Difesa.»
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-11-25;203#art-34