Capo VI
Art. 27
27 / 74Modifiche all'articolo 129 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo all'abilitazione degli esperti di radioprotezione
In vigore dal 18 gen 2023
1. All'articolo 129 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'abilitazione di terzo grado, di cui al comma 2, lettera d), comprende tutte le altre abilitazioni.»;
b) al comma 4:
1) la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) previsione di una formazione post-universitaria corrispondente almeno al master di primo livello per il primo grado e almeno al master di secondo livello per il secondo grado, il terzo grado sanitario e il terzo grado ovvero ad una scuola di specializzazione per tutti i gradi, che contempli anche un tirocinio pratico della durata minima di 20, 40, 60 e 80 giorni lavorativi rispettivamente per il primo, il secondo, il terzo grado sanitario e il terzo grado;»;
2) la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) aggiornamento professionale assicurato mediante corsi tenuti da università, albi professionali, associazioni scientifiche o associazioni di categoria professionale che operano in ambito di radiazioni ionizzanti, della durata minima di 60 ore ogni tre anni o corrispondenti crediti formativi universitari;».
3) la lettera f) è soppressa.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-11-25;203#art-27