Art. 12 · Disposizioni finanziarie
Titolo IV

Art. 12

12 / 13

Disposizioni finanziarie

In vigore dal 23 ott 2022
1. Per lo svolgimento delle attività di cui agli nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo per gli anni 2022 e 2023 con dotazione pari a 1 milione di euro per il 2022 e 9 milioni di euro per il 2023, di cui possono avvalersi le autorità di vigilanza previo riparto adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234. 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-12;157#art-12