Art. 6 · Compiti dell'ufficio per il processo penale presso i tribunali e le corti d'appello
Capo II

Art. 6

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Compiti dell'ufficio per il processo penale presso i tribunali e le corti d'appello

In vigore dal 12 giu 2026
1. All'ufficio per il processo penale costituito presso i tribunali ordinari, i tribunali di sorveglianza, gli uffici di sorveglianza, i tribunali per i minorenni e le corti di appello sono attribuiti i seguenti compiti: a) coadiuvare uno o più magistrati e, sotto la direzione e il coordinamento degli stessi, compiere tutti gli atti preparatori utili per l'esercizio della funzione giudiziaria da parte del magistrato, provvedendo, in particolare, allo studio dei fascicoli e alla preparazione dell'udienza, all'approfondimento giurisprudenziale e dottrinale e alla predisposizione delle bozze dei provvedimenti; b) prestare assistenza ai fini dell'analisi delle pendenze e dei flussi delle sopravvenienze, del monitoraggio dei procedimenti di data più risalente e della verifica delle comunicazioni e delle notificazioni; c) incrementare la capacità produttiva dell'ufficio, attraverso la valorizzazione e la messa a disposizione dei precedenti, con compiti di organizzazione delle decisioni, in particolare di quelle aventi un rilevante grado di serialità, e con la formazione di una banca dati dell'ufficio giudiziario di riferimento; d) fornire supporto al magistrato nell'accelerazione dei processi di innovazione tecnologica. 1-bis. Il personale di cui all', comma 1, lettera f), è impiegato in via ordinaria nelle attività di cui al comma 1, lettere a), b) e c), salvo i casi di urgente e comprovata necessità. 2. L'ufficio per il processo penale istituito presso la corte di appello effettua prioritariamente uno spoglio mirato dei fascicoli al fine di individuare la prossima scadenza dei termini e la maturazione dell'improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;151#art-6