Titolo VI
Art. 92
92 / 107Disposizioni transitorie in materia di giustizia riparativa. Servizi esistenti
In vigore dal 1 mag 2024
1. La Conferenza locale per la giustizia riparativa, entro il termine di sei mesi dalla data del 31 dicembre 2023, provvede alla ricognizione dei servizi di giustizia riparativa in materia penale erogati alla stessa data da soggetti pubblici o privati specializzati, convenzionati con il Ministero della giustizia ovvero che operano in virtù di protocolli di intesa con gli uffici giudiziari o altri soggetti pubblici.
2. La Conferenza valuta i soggetti di cui al comma 1 con riferimento all'esperienza maturata almeno nel quinquennio precedente il 31 dicembre 2023 e il curricolo degli operatori in servizio alla data del 31 dicembre 2023, verificando altresì la coerenza delle prestazioni erogate e dei requisiti posseduti dagli operatori con quanto disposto dagli , e redige al termine un elenco da cui attingono gli enti locali per la prima apertura dei centri di cui all'.
2-bis. Le disposizioni in materia di giustizia riparativa di cui all', comma 1, lettera b), lettera h), numero 2), e lettera l), all', comma 1, lettera e), numero 5), e lettera f), all', comma 1, lettera c), all', comma 1, lettera a), all', comma 1, lettera c), numero 2), all', comma 1, lettera a), numero 1), all', comma 1, lettera e), numero 3), lettera f) e lettera l), numero 2), all', comma 1, lettera a), numero 2), e lettera n), numero 1), all', comma 1, lettera d), all', comma 1, lettera b), numero 1), lettera c), all', comma 1, lettera a), numero 4), all', comma 1, lettera b), numero 1), lettera d), all', comma 1, lettera g), numero 3), all', comma 1, lettera a), numero 2), e lettera c), all', comma 1, lettera c), all', comma 1, lettera a), all', comma 1, lettera a), lettera b) e lettera c), numero 2), all', comma 1, e all', comma 1, lettere a) e b), si applicano nei procedimenti penali e nella fase dell'esecuzione della pena decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;150#art-92