Art. 88 · Disposizioni transitorie in materia di restituzione nel termine
Titolo VI

Art. 88

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Disposizioni transitorie in materia di restituzione nel termine

In vigore dal 30 dic 2022
1. Nei procedimenti che hanno ad oggetto reati commessi prima del 1° gennaio 2020, nei quali sia disposta la restituzione nel termine prevista dall'articolo 175, comma 2.1, del codice di procedura penale non si tiene conto, ai fini della prescrizione del reato, del tempo intercorso tra la scadenza dei termini per impugnare di cui all'articolo 585 del codice di procedura penale e la notificazione alla parte dell'avviso di deposito dell'ordinanza che concede la restituzione.
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