Art. 86 · Disposizioni transitorie in materia di notificazioni al querelante
Titolo VI

Art. 86

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Disposizioni transitorie in materia di notificazioni al querelante

In vigore dal 30 dic 2022
1. Per le querele presentate prima dell'entrata in vigore del presente decreto, le notificazioni al querelante sono eseguite ai sensi dell' delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. 2. Quando il querelante non ha nominato un difensore, le notificazioni si eseguono presso il domicilio dichiarato o eletto dal querelante. In mancanza di dichiarazione o elezione di domicilio, le notificazioni sono eseguite a norma dell'articolo 157, commi 1, 2, 3, 4 e 8, del codice di procedura penale.
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