Art. 79 · Relazione annuale al Parlamento sullo stato dell'esecuzione delle pene pecuniarie
Capo III

Art. 79

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Relazione annuale al Parlamento sullo stato dell'esecuzione delle pene pecuniarie

In vigore dal 30 dic 2022
1. Entro il 31 maggio di ciascun anno, il Ministro della giustizia trasmette alle competenti Commissioni parlamentari una relazione in merito all'attuazione del presente decreto in materia di esecuzione e conversione delle pene pecuniarie. 2. Al fine di un compiuto monitoraggio, in funzione del raggiungimento degli obiettivi di effettività ed efficienza perseguiti dal presente decreto, i dati statistici relativi alle sentenze e ai decreti di condanna a pena pecuniaria, anche sostitutiva, alla riscossione, alla rateizzazione, alla sospensione condizionale e alla conversione, per insolvenza o insolvibilità del condannato, alla estinzione per esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale, ai sensi dell', comma 12, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e alla prescrizione ai sensi degli articoli 172 e 173 del codice penale, sono pubblicati periodicamente sul sito del Ministero della giustizia e sono trasmessi annualmente al Parlamento, unitamente alla relazione di cui al comma 1.
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