Art. 78 · Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354
Capo III

Art. 78

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Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354

In vigore dal 30 dic 2022
1. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all', dopo il terzo comma è inserito il seguente: «Nei confronti dei condannati e degli internati è favorito il ricorso a programmi di giustizia riparativa.»; b) dopo l' è inserito il seguente: «Art. 15-bis (Giustizia riparativa). - 1. In qualsiasi fase dell'esecuzione, l'autorità giudiziaria può disporre l'invio dei condannati e degli internati, previa adeguata informazione e su base volontaria, ai programmi di giustizia riparativa. 2. La partecipazione al programma di giustizia riparativa e l'eventuale esito riparativo sono valutati ai fini dell'assegnazione al lavoro all'esterno, della concessione dei permessi premio e delle misure alternative alla detenzione previste dal capo VI, nonché della liberazione condizionale. Non si tiene conto in ogni caso della mancata effettuazione del programma, dell'interruzione dello stesso o del mancato raggiungimento di un esito riparativo.»; c) all': 1. dopo il comma 3-bis, è inserito il seguente: «3-ter. L'affidamento in prova può altresì essere concesso al condannato alle pene sostitutive della semilibertà sostitutiva o della detenzione domiciliare sostitutiva previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, dopo l'espiazione di almeno metà della pena, quando il condannato abbia serbato un comportamento tale per cui l'affidamento in prova appaia più idoneo alla sua rieducazione e assicuri comunque la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati. Il tribunale di sorveglianza procede ai sensi dell'articolo 678, comma 1-ter, del codice di procedura penale, in quanto compatibile.»; 2. al comma 12, dopo le parole «pene accessorie perpetue.» è inserito il seguente periodo: «A tali fini è valutato anche lo svolgimento di un programma di giustizia riparativa e l'eventuale esito riparativo.»; dopo le parole «in disagiate condizioni economiche» sono inserite le seguenti: «e patrimoniali» e dopo le parole «già riscossa» sono aggiunte le seguenti: «ovvero la pena sostitutiva nella quale sia stata convertita la pena pecuniaria non eseguita».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;150#art-78