Sez. II
Art. 67
82 / 107Finanziamento
In vigore dal 1 gen 2023
1. Nello stato di previsione del Ministero della giustizia è istituito un Fondo per il finanziamento di interventi in materia di giustizia riparativa, con una dotazione di euro 4.438.524 annui a decorrere dall'anno 2022. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all' del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è stabilita ogni anno la quota da trasferire agli enti di cui all', comma 5, per il funzionamento dei Centri per la giustizia riparativa e per la prestazione dei relativi servizi, nel limite delle disponibilità del fondo istituito ai sensi del presente comma.
2. Le Regioni e le Province autonome, le Città metropolitane, le Province, i Comuni e la Cassa delle Ammende, nel quadro delle rispettive politiche e competenze, possono concorrere, nei limiti delle risorse disponibili nell'ambito dei propri bilanci, al finanziamento dei programmi di giustizia riparativa.
3. Nel limite delle disponibilità del fondo di cui al comma 1, fermo restando il finanziamento degli interventi necessari a garantire i livelli essenziali delle prestazioni di giustizia riparativa, la determinazione degli importi da assegnare agli enti di cui all', comma 5, tiene conto, sulla base di criteri di proporzionalità, dell'ammontare delle risorse proprie annualmente impiegate dagli stessi enti per il finanziamento dei programmi di giustizia riparativa, opportunamente documentati e rendicontati alla Conferenza nazionale di cui all'.
4. Agli oneri di cui al comma 1, pari a euro 4.438.524 annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'attuazione della delega per l'efficienza del processo penale di cui all', comma 19, della legge 27 settembre 2021, n. 134.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Note all'articolo
- La L. 29 dicembre 2022, n. 197 ha disposto (con l'art. 1, comma 859) che "Il Fondo per il finanziamento di interventi in materia di giustizia riparativa di cui all'articolo 67, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, e' incrementato di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;150#art-67