Art. 60 · Requisiti per l'esercizio dell'attività di mediatore esperto. Elenco dei mediatori esperti
Sez. II

Art. 60

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Requisiti per l'esercizio dell'attività di mediatore esperto. Elenco dei mediatori esperti

In vigore dal 30 dic 2022
1. Oltre alla qualifica di cui all', comma 9, per l'esercizio dell'attività di mediatore esperto in programmi di giustizia riparativa è necessario l'inserimento nell'elenco di cui al comma 2. 2. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'università e della ricerca, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è istituito presso il Ministero della giustizia l'elenco dei mediatori esperti. L'elenco contiene i nominativi dei mediatori esperti, con l'indicazione della eventuale qualifica di formatori. Il decreto stabilisce anche i criteri per la valutazione delle esperienze e delle competenze dei mediatori esperti, al fine dell'ammissione allo svolgimento dell'attività di formazione, nonché i criteri per l'iscrizione e la cancellazione, anche per motivi sopravvenuti, dall'elenco, le modalità di revisione dell'elenco, nonché la data a decorrere dalla quale la partecipazione all'attività di formazione di cui all' costituisce requisito obbligatorio per l'esercizio dell'attività di mediatore esperto. Lo stesso decreto disciplina le incompatibilità con l'esercizio dell'attività di mediatore esperto, nonché i requisiti di onorabilità e l'eventuale contributo per l'iscrizione nell'elenco. 3. L'istituzione e la tenuta dell'elenco di cui al comma 2 avvengono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali già esistenti e disponibili a legislazione vigente, presso il Ministero della giustizia, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
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