Art. 58 · Valutazione dell'esito del programma di giustizia riparativa
Sez. II

Art. 58

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Valutazione dell'esito del programma di giustizia riparativa

In vigore dal 30 dic 2022
1. L'autorità giudiziaria, per le determinazioni di competenza, valuta lo svolgimento del programma e, anche ai fini di cui all'articolo 133 del codice penale, l'eventuale esito riparativo. 2. In ogni caso, la mancata effettuazione del programma, l'interruzione dello stesso o il mancato raggiungimento di un esito riparativo non producono effetti sfavorevoli nei confronti della persona indicata come autore dell'offesa.
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