Art. 57 · Relazione e comunicazioni all'autorità giudiziaria
Sez. II

Art. 57

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Relazione e comunicazioni all'autorità giudiziaria

In vigore dal 30 dic 2022
1. Al termine del programma viene trasmessa all'autorità giudiziaria procedente una relazione redatta dal mediatore contenente la descrizione delle attività svolte e dell'esito riparativo raggiunto. Ulteriori informazioni sono trasmesse su richiesta dei partecipanti e con il loro consenso. 2. Il mediatore comunica all'autorità giudiziaria procedente anche la mancata effettuazione del programma, l'interruzione dello stesso o il mancato raggiungimento di un esito riparativo, fermo restando quanto disposto dall'.
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